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con l’aliquota maxi del 110% anche quelli previsti dal previgente ”ecobonus”.
Al comma 2 dell’art. 119 , infatti, è previsto che “L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”.
In generale, si tratta degli (altri) interventi per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre,
- comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari (cosiddetti “termici”)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si riporta, nello specifico, l’elenco degli interventi di efficientamento energetico “trainabili” verso il super-bonus:
- riqualificazione energetica generale degli edifici
- sostituzione serramenti e infissi
- schermature solari
- installazione pannelli solari (il cosiddetto “solare termico”)
- sistemi di building automation
- sostituzione scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatore a biomassa
(attenzione a come il legislatore distingue tra la “sostituzione”, ossia occorre che vi sia un impianto esistente, e la “installazione”, caso in cui non è richiesta la presenza di un impianto precedente. Per approfondimenti vedere la faq apposita).
Sono poi trainabili anche le spese sostenute per interventi previsti ai seguenti commi del Decreto:
- comma 5 – installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1
- comma 6 – installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo
- comma 8 – installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
NOTA BENE – per gli interventi relativi al fotovoltaico, la possibilità di godere della maxi aliquota di detrazione è condizionata a due condizioni:
- la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione
…… agli edifici ubicati in zona sismica 4.
Per conoscere la classificazione dei territori in base al rischio sismico, si può scaricare e consultare il file aggiornato al seguente link del sito della Protezione Civile.
Tali interventi “trainano” :
- verso un’aliquota maggiorata al 90%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi
- verso il super bonus le spese di l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (tale limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale nel caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica)
- sempre verso il 110%, l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo (dell’installazione dei pannelli, ossia 48.000) e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
Per quanto riguarda la detrazione derivante da questi ultimi due interventi , valgono le seguenti condizioni:
- è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
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incentivata degli edifici.